Chi ha avuto a che fare con i bandi di finanziamento a fondo perduto, conosce bene le problematiche che possono emergere in relazione a SPID (sistema pubblico di identità digitale) e firma digitale. I servizi sono apparentemente simili, ma in realtà nascondono differenze sostanziali nel loro utilizzo. Cerchiamo di capire meglio queste due categorie.
SPID
Lo SPID certifica la propria identità e permette di interagire digitalmente e in modo sicuro con i servizi della Pubblica Amministrazione. È possibile ottenere lo SPID sia per persone fisiche che per persone giuridiche (nel caso delle aziende). Quest’ultimo è di norma richiesto dal legale rappresentante dell’impresa o dell’associazione.
Il servizio SPID è fornito da diversi provider, come ad esempio Poste Italiane, Lepida, Aruba, InfocertID, TimID e molti altri.
Firma digitale
La firma digitale è una soluzione di firma sicura e legalmente riconosciuta nell’Unione Europea, usata per documenti di diverso tipo, come ad esempio le dichiarazioni ed i formulari per la partecipazione a bandi di finanziamento pubblici a fondo perduto. Oltre a questo, viene utilizzata per siglare bilanci, accettare preventivi, ordini e contratti.
Autenticazioni e finanza agevolata
La normativa che riguarda l’obbligo di SPID e firma digitale è spesso soggetta a variazioni, quindi la soluzione migliore per essere certi di possedere tutti gli strumenti per trasmettere correttamente la propria domanda di finanziamento è chiedere conferma ai vostri consulenti di finanza agevolata.
Detto questo, al momento della scrittura di questo post la funzione degli strumenti descritti è questa: lo SPID è utilizzato per accedere alla piattaforma telematica utilizzata dall’ente gestore dei fondi, la firma digitale è invece richiesta per siglare le dichiarazioni e il formulario di progetto da caricare sulla piattaforma stessa.