Rating di legalità
Cos’è il rating di legalità Si tratta di uno strumento introdotto nel 2012 per le imprese italiane, volto alla promozione e all’introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l’assegnazione di un “riconoscimento” indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business. Perché richiederlo Tutte le aziende che conseguono il rating di legalità possono fruire di una serie di vantaggi. Il primo si esplica sul piano reputazionale. Il secondo è riconducibile ai benefici previsti in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per l’accesso al credito bancario. Chi può chiederlo Possono richiedere l’attribuzione del rating le imprese (sia in forma individuale che societaria) che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti: • sede operativa in Italia; • fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso nell’anno precedente a quello della domanda; • iscrizione nel registro delle imprese da almeno due anni alla data della domanda; • non essere destinatarie di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive, salvo che ne sia sospesa la relativa efficacia; • non essere stati condannati per reati previsti dal D.lgs. 231/2001 (responsabilità degli enti); reati tributari; reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; reati di cui agli articoli 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356, 512-bis, 629 e 644 c.p.; reato di bancarotta fraudolenta; reato di cui all’art. 2, commi 1 e 1-bis del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (mancato versamento ritenute previdenziali e assistenziali); • non avere ricevuto l’avvio dell’azione penale ai sensi dell’art. 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 c.p. • non essere destinatari di provvedimenti di condanna dell’Autorità e della Commissione europea per illeciti antitrust gravi, divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating, salvo il caso di non imposizione o riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria, in seguito alla collaborazione prestata nell’ambito di un programma di clemenza nazionale o europeo; • non essere destinatari di provvedimenti di condanna dell’Autorità per pratiche commerciali scorrette divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating; • non essere destinatari di provvedimenti sanzionatori dell’ANAC in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici di natura pecuniaria e/o interdittiva e che non sussistono annotazioni nel Casellario informatico delle imprese che implichino preclusioni alla stipula di contratti con la Pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating.